Sì al doppio cognome anche in Italia
Doppio cognome per i figli.
Di recentemente anche nel nostro Paese si è aperta la strada dell’attribuzione del doppio cognome per il figlio, come succede in Spagna ed in alcuni stati dell’America latina. In Europa non si applica una sola normativa: si segue la legge in vigore nello specifico Paese, anche se prevale l’orientamento di poter liberamente attribuire ai propri figli il cognome di uno solo dei due genitori, madre o padre a discrezione, oppure il doppio cognome.

In Italia prima dei recenti risvolti legislativi era una prassi consolidata dare automaticamente il cognome del padre ad un figlio nato all’interno del matrimonio, ma anche fuori dal vincolo matrimoniale, come anche ad eventuali figli adottivi. Ma dopo una serie di battaglie giudiziarie avviate dalle madri che si sono ritrovate a fare i conti con delle esperienze complesse, la Corte Costituzionale ha deliberato che è illegittimo attribuire in modo automatico il cognome del padre ai figli. La legge italiana ha da qualche tempo apportato delle modifiche su tale argomento, che ha aperto la strada ad un controverso dibattito che si è intavolato non solo nelle aule di tribunale.
Secondo la sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, si può attualmente decidere di dare il doppio cognome al proprio figlio, un’opportunità che già da diversi decenni è una pratica regolarmente in voga in tanti Paesi. L’Italia è arrivata ad una simile conclusione dopo un lungo e spinoso iter giudiziario intrapreso con la prima proposta di legge depositata circa 40 anni fa, e dopo questa data più volte si è riproposta la questione della legittimità costituzionale in merito all’attribuzione del cognome alla propria prole.
Doppio cognome per il figlio: il lungo iter legislativo
Le ultime sentenze in materia hanno così deliberato che sono da ritenersi illegittime le norme che automaticamente prevedono solo l’attribuzione del cognome paterno al figlio. In questo modo si è aperta in Italia la strada al doppio cognome, i cui primi passi per una concretizzazione sono stati fatti soltanto a partire dal 2016. Grazie alla sentenza 286/2016 emessa dalla Corte Costituzionale, si è stabilito come illegittimo assegnare ai bambini il solo cognome del padre. La normativa lascia la decisione finale ai genitori, i quali di comune accordo potranno decidere quale cognome dare ai propri figli. Una sentenza motivata chiamando in causa la stessa identità del figlio, che deve essere salvaguardata di fronte ad una prassi ritenuta ad oggi “discriminatoria e lesiva”.
Bisogna però precisare che la sentenza della Corte Costituzionale ha seguito un cammino diverso, rispetto a quello intrapreso dalla proposta di legge depositata in Parlamento sul doppio cognome. La proposta di legge, che da diversi anni ristagna nella fitta e lunga agenda del mondo politico, differisce dall’impianto ed i presupposti giuridici. Il testo della proposta parlamentare si concentra sull’ordine dei cognomi dei genitori da attribuire alla prole a discrezione della coppia, e si propone inoltre che in mancanza di accordo tra i coniugi si debba applicare l’ordine alfabetico. Inoltre tra le righe della proposta si dibatte del diritto del coniuge di mantenere il proprio cognome: la moglie non deve aggiungere al cognome ereditato dalla sua famiglia quello del coniuge.
La questione per via di alcuni passaggi dubbi ha richiesto dei chiarimenti, come segnalato dalla circolare n. 1/2017 del Ministero dove si precisa che il doppio cognome si può applicare esclusivamente sui neonati venuti al mondo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, della relativa sentenza della Corte Costituzionale.
Cosa dice la sentenza della Corte Costituzionale su questo tema
Il nuovo contesto legislativo prevede dunque che nel nostro Paese non si può attribuire solo il cognome della madre al proprio figlio: la sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che i genitori si devono mettere d’accordo per dare il doppio cognome alla prole, e che quindi non si può omettere quello paterno. Per legge si ha la possibilità di dare il cognome della madre al bambino anche se i genitori non sono uniti da matrimonio, un’opportunità che risulta estesa così alle coppie di fatto.
Il doppio cognome in caso di consenso tra i genitori va necessariamente attribuito, e quindi scritto, quando si procede con la registrazione del bambino in Comune, appena dopo la sua nascita. Il doppio cognome si deve attribuire alla nascita e non si può dare in un secondo momento, inoltre ci deve essere il pieno accordo tra i due i genitori.
In caso di figlio adottivo, vale anche in questa circostanza il doppio cognome? In caso di adozione da parte di una coppia italiana all’estero si deve rispettare la normativa in materia: si può dare al bambino il cognome della madre affiancato da quello paterno.
Al momento, si è stabilito che il cognome del padre venga scritto prima di quello della madre, una questione che ha aperto a nuovi dibattiti, che lasciano irrisolte delle questioni che riguardano l’applicazione del doppio cognome. Malgrado la sentenza della Corte Costituzionale, nel nostro Paese non si è messo un punto fermo alla questione, e la proposta di legge risulta ancora ostacolata da delle contestazioni che rimandano una possibile risoluzione definitiva.