Il diritto dei figli durante una separazione. Cosa dice la legge? ce lo spiega l’Avvocato Mariano Mascena
Purtroppo la crisi della famiglia e le conseguenti separazioni tra i genitori rendono complicato l’esercizio del figlio/i dei suoi diritti nei confronti dei genitori ed il dovere di quest’ultimi di crescerli ed educarli insieme: dedicandogli un tempo eguale.
Nella pratica, quando si stabiliscono le condizioni addivenire alla separazione dei genitori (sia essa temporanea come nel caso della separazione, ovvero definitiva come nel divorzio), l’interesse preminente non deve essere quello dei genitori separandi ma esclusivamente quello dei minori.
Ogni figlio ha diritto ad avere un padre ed una madre ed a trascorrere con ciascuno di essi lo stesso tempo nell’arco della giornata. Purtroppo in parecchie circostanze accade che i genitori, anziché tutelare l’interesse ed il diritto dei propri figli, tendono a tutelare i loro interessi.
Accade, infatti, che i genitori, per interessi personali e/o economici, tendano ad “utilizzare” i propri figli ostacolando i rapporti con l’altro genitore.
Le normative susseguitesi, sin dal 2006, hanno provato a favorire i rapporti paritetici con entrambi i genitori con la previsione dell’affido condiviso che permette una condivisione totale degli spazi e dei tempi in egual misura tra i genitori.
Tuttavia, al di là di qualsiasi previsione normativa, spetta ai genitori garantire una crescita educativa serena e paritetica. L’interesse prevalente deve essere sempre quello del figlio e mai dell’adulto.
In quest’ottica, da qualche tempo in alcune circostanze i genitori riescono a garantire ai figli un affidamento condiviso, escludendo qualsiasi limite dettato dai tempi di permanenza con ciascun genitore e dagli interessi economici che, spesso, mercificano la famiglia.
Si auspica che quest’ultima condotta possa essere utilizzata più spesso e, in tal senso, è fondamentale affidarsi a professionisti del diritto di famiglia che sappiano orientare le scelte verso i figli e non a favore dei genitori.
Nonostante le tutele previste dalla legge, i minori rimangono la categoria più fragile
Il diritto dei figli ad avere una famiglia ha origini risalenti nel tempo, prima ancora che il sistema delle norme lo disciplinasse.
Tali tutele sono state riconosciute dapprima nel cosiddetto diritto naturale: ovvero il complesso di norme non scritte, considerate universali e necessarie, preesistenti alle norme di diritto, che fanno parte del patrimonio etico-razionale-religioso di ogni individuo e/o comunità.
Successivamente i predetti principi sono stati previsti dalle norme legislative, in primis la Costituzione italiana ove, agli articoli 29-30-31, sono stabiliti i principi generali riguardanti la famiglia, la sua tutela e soprattutto le garanzie a favore dei figli: anche quelli nati fuori dal matrimonio.
Prima ancora delle previsioni contenute nella Carta Costituzionale, già il codice civile del 1942 disciplinava i doveri dei genitori verso i figli.
Successivamente si sono susseguite norme e leggi nel tempo onde riconoscere ai minori maggiori tutele e diritti. Esse si ritrovano nel Codice Civile, nelle Leggi promulgate e nella normativa extra- nazionale.
“Il diritto di un bambino ad avere una famiglia” è sancito dall’ordinamento con la legge 4 maggio 1983 n. 184 che al comma 5 stabilisce che: “Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento”.
Il 20 novembre 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia basata su quattro principi fondamentali:
– 1. La non discriminazione dei diritti dei bambini che devono essere garantiti senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione o opinione;
– 2. Il superiore interesse del bambino su ogni iniziativa pubblica o privata e su ogni legge o regolamento;
– 3. Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino;
– 4. L’ascolto costante delle opinioni e del pensiero del bambino in tutti i processi decisionali che lo riguardano.
Tutte le disposizioni legislative inerenti la famiglia, la separazione dei coniugi o il divorzio, sono orientate esclusivamente nei confronti dei minori.
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