Adottare un bambino: a chi rivolgersi?
L’iter burocratico in Italia per adottare un bambino è lento ed articolato, e per questo le domande tardano ad arrivare al traguardo tanto agognato da tanti aspiranti genitori: aprire le porte di casa ad un “figlio di cuore”. Non è semplice finalizzare un’adozione per via delle norme e dei percorsi da intraprendere, in particolare nelle prime fasi in cui si avanza la domanda. I tempi di attesa per adottare un bambino sono dilatati ma anche i requisiti da rispettare sono alquanto rigidi e si richiedono per dare il via libera per accogliere un nuovo membro in famiglia.

Nel nostro Paese si segnalano ancora oggi diversi ostacoli, che rallentano la procedura avviata da tante coppie, desiderose di allargare la propria famiglia o di vivere per la prima volta l’esperienza genitoriale. Anche se si tratta di un’azione altruistica molte coppie desistono e non prendono in considerazione l’adozione, in quanto la procedura è alquanto complessa e dilatata nel tempo.
Oltre a possedere i relativi requisiti richiesti per accedere al mare magnum burocratico, la procedura di richiesta è alquanto complicata. Non bisogna trascurare un altro fattore: le norme a cui fare fede differiscono nei vari Paesi, infatti la domanda di adozione in Italia deve rispettare un iter diverso da quello previsto per un’adozione internazionale.
Come adottare un bambino in Italia
Qual è la prima cosa da fare se si ha intenzione di adottare un bambino? Prima di presentare la domanda di adozione nazionale è bene informarsi preventivamente, per essere consapevoli che si tratta di un cammino lungo, e che deve essere affrontato correttamente per la buona riuscita. Dopo aver chiesto le informazioni dovute, si può procedere con la richiesta al Tribunale dei Minori. Come previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che chiarisce la procedura dell’adozione, possono accedere all’adozione nazionale le coppie sposate da almeno tre anni che hanno un’unione “stabile e comprovabile”.
Nel presentare la domanda si devono allegare diverse informazioni e la relativa documentazione. Tra i dati richiesti c’è la dichiarazione di disponibilità all’adozione. Potrebbe poi essere richiesto di integrare dei documenti e le seguenti informazioni: il certificato di nascita; lo stato di famiglia; il certificato di buona salute, la dichiarazione dei redditi; il certificato del casellario giudiziale. La domanda deve essere correlata poi dalla presentazione della dichiarazione di assenso all’adozione dei genitori, in caso di decesso è necessario allegare i certificati di morte.
Si deve inoltre presentare il cosiddetto atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, con cui si attesta che la coppia di coniugi non è separata. La domanda deve essere presentata correttamente compilata, e corredata dalle relative informazioni, al Tribunale dei Minori di competenza territoriale. Si precisa che in caso di assenza del tribunale di riferimento, la scelta ricade sul Tribunale di Roma.
Cosa fare dopo la presentazione della domanda di adozione?
Il secondo passo consiste nell’inoltro della domanda ai servizi sociali di competenza (comune o territorio di pertinenza). La domanda viene trasferita dallo stesso Tribunale entro 15 giorni ai servizi sociali, che devono avviare un’indagine per accertare che la coppia sia idonea ad adottare. Gli assistenti sociali, in collaborazione con psicologi e sociologi devono scandagliare la sfera sociale e le condizioni psicologiche della coppia, ed alla fine inviare la loro perizia al giudice. Questa indagine sulla coppia che fa domanda di adozione è una valutazione scrupolosa fondamentale: da essa dipende infatti la decisione del giudice, che è chiamato ad assegnare alla coppia il decreto di idoneità.
Gli esperti coinvolti nell’indagine della coppia che ha intrapreso il cammino dell’adozione hanno il compito di valutare obiettivamente la sfera psicologica e sociale dei coniugi ed il loro ambiente familiare, non trascurando le motivazioni che li hanno spinti a decidere di adottare un bambino.
La valutazione dell’idoneità dei genitori adottivi è una fase centrale della procedura dell’adozione, visto che da questo giudizio dipende il verdetto del giudice. Dopo aver stilato la propria relazione, i servizi sociali comunicano il loro report al giudice, questo step avviene in media entro 4 mesi dalla presentazione della domanda di adozione. Dopo aver ricevuto la relazione, il giudice deve pronunciare la sua sentenza entro 2 mesi. Ma nella pratica i tempi risultato più dilungati ed addirittura possono passare anni: questa fase tende ad estendersi ai 12-24 mesi.
Una volta che si riceve il via libera da parte del Tribunale dei Minori di competenza, che assegna la dichiarazione di idoneità alla coppia, si abbina il bambino alla famiglia in lista per l’adozione. L’abbinamento dei minori in attesa di affidamento nelle strutture di accoglienza alle possibili famiglie adottive è una fase centrale. Si passa poi alla fase successiva del percorso di adozione, che porta da un lato all’affidamento preadottivo e dall’altro al cosiddetto collocamento provvisorio.
Nel caso dell’affidamento preadottivo si tratta di casi di adozioni di bambini abbandonati alla nascita, sui quali non vige alcuna potestà genitoriale, si parla di casi a basso rischio giuridico che fungono da periodo di prova. In genere, l’affidamento preadottivo è circoscritto alla durata di un anno. Ma si può registrare la possibile revoca in caso di evenienze che ne ostacolano la regolarità, in alcuni casi può essere prorogato. Ma si può anche aprire la strada del collocamento provvisorio, che però richiede dei tempi più lunghi ed il coinvolgimento del Tribunale, dal momento che risultano implicate sia la famiglia adottiva sia quella d’origine del minore.
Il passo più emozionate si registra al momento dell’incontro tra gli aspiranti genitori adottivi ed il bambino, che avviene in un luogo familiare al minore, generalmente nella cornice dell’ambiente dove vive. Dopo il primo incontro si procede con l’agevolare la conoscenza tra le due parti, passando più tempo insieme in altri ambienti. In caso di risposta positiva si procede con la fase successiva che avvicina all’adozione, se non si riscontrano impedimenti di carattere giuridico.
Entra ancora una volta in scena il Tribunale dei Minori che può avviare due procedimenti: il primo dall’effetto legittimante, che consente così al minore di diventare legittimamente figlio della coppia; invece il secondo ha un effetto di tipo risolutivo che vieta alla famiglia d’origine di avere rapporti con il minore.
Come adottare un bambino straniero
Le procedure di adozione nazionale ed internazionale hanno in comune i primi passi, ovvero la presentazione della regolare domanda di adozione, la relazione dei servizi sociali e l’assegnazione della dichiarazione di idoneità. Ma per procedere con il percorso dell’adozione internazionale sono previste altre tappe, come illustrato sul portale Adozione Trasparente dove si risponde in mondo esaustivo a tutti gli eventuali interrogativi degli aspiranti genitori adottivi. In questo caso oltre ad indicare l’iter da seguire si menzionano anche i costi legati all’adozione di un bambino straniero, che differiscono in base al Paese d’origine del minore.
Le coppie che decidono di portare avanti la pratica dell’adozione internazionale devono rivolgersi ad un Ente autorizzato dal CAI, da individuare in base all’area geografica in cui si vuole adottare. Nello specifico, questi enti con sede estera sono uno strumento essenziale per trasmettere le informazioni adeguate e per mediare nella procedura dell’adozione internazionale. Grazie a questo prezioso supporto, che è comunque previsto dalla legge, l’iter burocratico diventa meno complicato.
Tra i passaggi centrali dell’adozione internazionale vi è la fase di instradamento che consistenel presentare la documentazione necessaria e nel mettersi in contatto con l’Ente autorizzato. Questo organismo ha il compito di agevolare i contatti con le relative autorità straniere, che devono accertare il percorso burocratico dal respiro internazionale che differisce da Paese a Paese. Dopo aver provveduto a seguire correttamente le regole burocratiche vigenti all’estero, si accede al gradino successivo nella scala che porta a completare l’adozione internazionale. Infatti dopo aver avuto il lasciapassare nel corso della procedura di instradamento si passa ad un altro step: l’abbinamento della famiglia con il minore, ed il primo incontro.
Durante l’abbinamento, la famiglia è chiamata a decidere se proseguire con l’adozione e conoscere il minore. Ma in alcuni casi l’adozione può essere portata avanti anche senza conoscere il bambino, perché l’incontro tra le due parti non è approvato e previsto da ogni nazione estera.
Si prosegue con l’adozione nel Paese estero se la coppia dà il suo assenso a procedere con la procedura, ma per finalizzare l’iter si deve attendere che venga emessa la sentenza di adozione da parte del Tribunale straniero. È necessario poi ottenere la documentazione del minore a partire dall’autorizzazione del suo ingresso in Italia.
Si deve inoltre richiedere il visto di adozione, concesso dal Consolato italiano dello stato estero, e la residenza del bambino. Se si respinge l’adozione internazionale, allora il Paese estero è tenuto a giustificare il suo diniego stilando una relazione dove si articola la valutazione data. In alcuni casi anche se si respinge la domanda si può comunque avviare una nuova procedura, per adottare un bambino straniero.